> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://support.bottlebooks.me/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Fabbricante dell'imballaggio


### Chi è il Fabbricante dell'imballaggio?

* **Nella maggior parte dei casi, il Fabbricante dell'imballaggio sei tu, in quanto titolare del marchio.**
* Per i vini sfusi o white label, potrebbe essere il rivenditore.
* Le microimprese nell'UE, con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio pari o inferiore a 2 milioni di euro, seguono regole diverse (Articolo 15(12)) che l'UE deve ancora chiarire.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/c/6/c/4c6c4ee4049c1800/screenshot-2026-08-14-at-15155_1nra41h.png)la Sezione 3 delle Linee guida UE\*\*

*Nota: questo aspetto è ancora in fase di chiarimento. L'UE ha diverse questioni aperte su questa definizione.* [*Consulta le linee guida UE*](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202603084) *e il tuo consulente legale se il tuo caso non è chiaro.*



### Quali informazioni sono richieste?

**Nome**
Il tuo nome, la ragione sociale registrata o il marchio registrato

**Indirizzo postale**
Un unico punto di contatto presso cui puoi essere contattato

**Email**
Il tuo mezzo di comunicazione elettronica


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/c/6/c/4c6c4ee4049c1800/screenshot-2026-08-10-at-10145_pj59uo.png)


### Come aggiungerlo
**Per tutte le tue e-label in una volta (consigliato)**
Applica gli stessi dati a ogni e-label, incluse le annate più vecchie.

Vai alle tue e-label. Potresti già vedere un messaggio che ti invita ad aggiungere un Packaging Manufacturer.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/c/6/c/4c6c4ee4049c1800/screenshot-2026-08-10-at-10181_1gbidxe.png =400x437)
Se non vedi questa schermata, clicca su Account in fondo al menu a sinistra. Nella schermata vedrai Packaging Manufacturer; clicca sul pulsante **Set Packaging Manufacturer.** 

###### Per una singola e-label
Apri il form dell'e-label e trova la sezione **Packaging Manufacturer** sotto **Packaging**.



### E se è già sulle mie etichette stampate?

Guarda prima la tua etichetta stampata.

1. Se mostra già il tuo nome e il tuo indirizzo postale, il requisito è soddisfatto. L'unica regola di presentazione è che l'informazione sia "chiara, comprensibile e leggibile" (Articolo 15(7)). Non è prescritta alcuna intestazione o formulazione particolare, quindi non deve necessariamente riportare la dicitura "Packaging Manufacturer" per essere valida. Un codice QR non è obbligatorio a questo scopo, anche se ti consigliamo comunque di impostarlo sulle tue e-label.
2. Se mostra un nome e un indirizzo, ma non i tuoi — ad esempio quelli di un imbottigliatore o distributore — questo non ti identifica come Fabbricante dell'imballaggio. Aggiungi i tuoi dati alle tue e-label.
3. Se non mostra nulla, aggiungi i dati alle tue e-label.



### 12 agosto 2026

Un'**annata 2024 immessa per la prima volta sul mercato UE dopo il 12 agosto 2026 necessita di un Packaging Manufacturer**, anche se è stata coltivata e imbottigliata molto prima della scadenza. L'anno dell'annata è irrilevante. Ciò che conta è la data in cui l'imballaggio raggiunge il mercato: quindi library release, uscite tardive e stock più vecchi che entrano per la prima volta nell'UE rientrano tutti nel campo di applicazione.



### La normativa

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**PPWR**) si applica dal 12 agosto 2026. L'identificazione del fabbricante è disciplinata dall'**Articolo 15(6)**; l'Articolo 15(7) ne regola le modalità di presentazione.

> Articolo 15(6)
>
> "I fabbricanti riportano sull’imballaggio o mediante un codice QR o altro supporto dati il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale presso cui possono essere contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati. Ove ciò non sia possibile, le informazioni prescritte sono fornite insieme con quelle rese disponibili tramite il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto e digitale di cui all’articolo 12, paragrafi 1, 2, 4 o 5, o in un documento a corredo del prodotto imballato. L’indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato."


> Articolo 15(7)
>
> "I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5 e 6 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altri atti giuridici dell’Unione sull’etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse."


> Articolo 15(5)
>
> "I fabbricanti assicurano che sull’imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, o ancora, se le dimensioni o la natura dell’imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo del prodotto imballato."